CO.E.RI. KOSMOS - Tariffe e costi della Mediazione on-line
Tariffe e Costi della Mediazione on-line
Guida alla Procedura di Mediazione On-Line
Si informa che a partire dal 24/9/2014, con l'entrata in vigore del Decreto 4 agosto 2014 n. 139, le spese di avvio per depositare la domanda di mediazione sono cosí modificate:
euro 40,00 (+IVA)
La Sentenza del TAR Lazio n. 01351/2015, nel confermare la legittimità del nuovo modello di mediazione e la relativa condizione di procedibilità, ha disposto che non siano più previste le Spese di Avvio del procedimento di mediazione a carico delle parti. In particolare sono state rese facoltative le Spese di Registrazione per la parte istante (€ 40,00 + IVA, per tutti i valori e le tipologie di controversia) quale parziale copertura delle spese vive di gestione della pratica.
A seguito della ciò, la Coeri Kosmos Adr Srl ha ridefinito il sistema tariffario del proprio Servizio di mediazione, al fine di garantire ai propri utenti la qualità e la puntualità dei propri servizi.
Pertanto, al fine di continuare ad erogare lo stesso servizio sopra menzionato, come disciplinato dal nostro Regolamento, l'Organismo continuerà a richiedere il rimborso delle "spese amministrative - gestione", comunque quantificato nell'importo forfettario di Euro 40,00 (oltre IVA) per chi deposita una domanda di mediazione e per chi aderisce al primo incontro.
A far data dal 9.2.15, sarà comunque facoltà della parte, provvedere in autonomia agli adempimenti iniziali (comunicazione alle parti evocate) dandone comunicazione nella presentazione della domanda, senza alcun onere da parte dell'ODM, salva la corresponsione all'Organismo delle singole spese successivamente necessarie (formazione fascicolo, comunicazione eventuali rinvii, ecc.).
Ogni ulteriore spesa di mediazione è dovuta solo in caso di prosecuzione della mediazione oltre il "primo incontro" o in caso di conclusione dell'accordo di conciliazione in sede di "primo incontro".
TABELLA DELLE INDENNITA' MEDIAZIONE | ||
---|---|---|
Valore della Lite | Spesa (per ciascuna parte, oltre IVA) | |
fino a Euro 1.000 | Euro 50,00 | |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 100,00 | |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 150,00 | |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 250,00 | |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 400,00 | |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 800,00 | |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 1.500,00 | |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.00 | a Euro 3.000,00 | |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 5.000,00 | |
Oltre Euro 5.000.000 | Euro 8.000,00 |
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna
parte un importo di euro 40,00 oltre IVA che è versato dall’istante al momento del deposito
della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento
della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella
tabella.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo
della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione,
partecipa al procedimento, deve essere ridotto ad euro 40,00 oltre IVA per il primo
scaglione e ad euro 50,00 oltre IVA per tutti gli altri scaglioni.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente
applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente
determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra
loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino
al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito
del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l’importo dell’indennitÃ
è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di
mediazione in misura non inferiore alla metà .
10. In caso di accordo ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del
verbale di accordo.
Nel caso di mancato accordo all’esito del
primo incontro, nessun compenso è dovuto per
l’organismo di mediazione.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del
procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o
più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la
formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha
aderito al procedimento.
13. Ai fini della corresponsione dell’indennità , quando più soggetti rappresentano un
unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
14. Sono dovute dalle parti all’Organismo le spese per particolari adempimenti del
mediatore, imposti dalla natura della controversia o concordemente richiesti dalle
parti (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, incontri con le parti da tenersi
fuori della sede di mediazione, ausilio di interpreti per la traduzione simultanea), e
quelle per compensi dovuti ad esperti nominati ai sensi dell’articolo 2.
Dell’importo di tali spese il mediatore dà tempestivo avviso alle parti, per iscritto o
nel verbale di incontro, e concorda con le stesse un termine per il pagamento; nel
caso in cui la parte, o le parti, che non provvedano al pagamento entro il termine
concordato, la procedura verrà sospesa fino ad avvenuto pagamento e comunque non
oltre i termini previsti dall’art. 5. Le spese di cui al presente comma, salvo diverso
accordo delle parti, sono corrisposte da ciascuna di esse, divise per quota.
15. Per l’emissione del verbale di mancata accettazione o mancata partecipazione alla
parte richiedente è addebitato il costo di Euro. 50,00 oltre IVA.
16. Per l’omologa del verbale di mediazione presso il Tribunale di competenza alla
parte richiedente è addebitato il costo di Euro. 50,00 oltre IVA.
17. In caso di nomina, su accordo di tutte le parti, di Consulente Tecnico, a questi è
riconosciuta un’indennità prevista dalla tariffa professionale di riferimento,
maggiorata del 10% quale indennità spettante all’Organismo di Mediazione.
Anche la maggiorazione del 10% è divisa equamente tra le parti.